Emanata l’ordinanza sindacale al fine di prevenire e contrastare pericoli connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di San Severo.
“Nella realtà cittadina, urbana ed extraurbana – spiega il Sindaco Francesco Miglio -, la prostituzione sulla pubblica via, per l’estensione del fenomeno e per la sua concentrazione, desta vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività e si qualifica come fenomeno che, oggettivamente e fortemente, pregiudica le condizioni di vivibilità dei cittadini residenti, dei turisti e fruitori delle aree interessate, nonché l’immagine della Città e di tutte le sue attività sociali e produttive, commerciali e dei pubblici esercizi”.
Quindi a decorrere dal 20 settembre 2016 e fino al 31 agosto 2017, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati, è fatto divieto a chiunque su tutto il territorio del Comune di San Severo, sia urbano che extraurbano:
1) di porre in essere comportamenti diretti, in modo non equivoco, ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
2) di contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada. Se l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata, al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di alcuno dei soggetti svolgenti attività di meretricio costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall’art. 7 bis del TUEL, in caso di violazione della presente ordinanza si applicherà la sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutti i luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza, sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, essendo indubbio che si tratti di “provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica”.