Il sindaco di Foggia, Franco Landella, ha firmato l’Ordinanza numero 34, avente ad oggetto le disposizioni urgenti in materia di vendita ed utilizzo di fuochi pirotecnici.
L’Ordinanza muove dal fatto che si è consolidata nel tempo l’usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di fare esplodere all’interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni categoria. Un condotta che ha dato storicamente luogo al verificarsi di incidenti determinando anche il potenziale verificarsi di eventi tragici, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela. Ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d’incendio provocato dall’accensione incontrollata di fuochi pirotecnici. L’assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l’attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l’uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone e a cose.
Nel passato, purtroppo, si sono dimostrate poco efficaci le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici, che pure è necessario continuare a realizzare, volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici. La cronaca degli ultimi anni ha infatti messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell’uso improprio di fuochi pirotecnici siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, universalmente apprezzate e legate al bagaglio delle migliori tradizioni popolari.
L’esplosione di artifici pirotecnici, inoltre, minaccia altresì l’incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell’art. 3 del DPR 31.03.1979, è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio.
L’Ordinanza sindacale, dunque, raccomanda di acquistare i fuochi pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita; di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti, inoltre, è affidato il compito di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.
Contestualmente, il provvedimento firmato dal primo cittadino ordina, sino al 1 gennaio 2017, il divieto di vendita, in forma ambulante, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2017 di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV^ e V^, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose; il divieto, a partire dalla fino a tutto il 1 gennaio 2017, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”. D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58); il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d’identità in corso di validità. Ai minori di anni 14 è altresì vietato, ai sensi dell’art. 5 del DD LL. 58/2010 anche l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).
Dalle ore 20.00 del 31.12.16 alle ore 07.00 del 01.01.2017 è espressamente vietato l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS. È inoltre fatto divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l’uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza. Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. L’inosservanza, della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni 10.