“Per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, e’ da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attivita’ puo’ essere ricondotta alle attivita’ motorie all’aperto, purche’ in prossimita’ della propria abitazione – si legge in una circolare di chiarimento diffusa dal Viminale ai prefetti -. La stessa attivita’ puo’ essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessita’ o per motivi di salute”.
La circolare chiarisce inoltre: “Nel rammentare che resta non consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attivita’ motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attivita’ sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come gia’ detto, il camminare in prossimita’ della propria abitazione”.
(ITALPRESS).