Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative, Domenico Dragonetti, comunica che a partire dal 9 agosto 2017, i conduttori di immobili per uso abitativo, in possesso dei requisiti sotto specificati, possono presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione versati nell’anno 2015.
Art. 1 – Requisiti dei richiedenti
L’accoglimento delle domande per ottenere la concessione del contributo in oggetto è subordinato alla verifica della sussistenza, in favore del richiedente e di tutti gli altri componenti il nucleo utilizzatore dell’alloggio in locazione, dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di altro Stato extra U.E. e possesso di carta di soggiorno con residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Puglia, ai sensi dell’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e con esercizio di regolare attività lavorativa subordinata o autonoma;
b. residenza nel Comune di Foggia o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel corso dell’anno 2015;
c. non beneficiare, per lo stesso titolo, di contributi da parte della Pubblica Amministrazione;
d. essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato e in regola – al momento della presentazione della domanda – con i versamenti del canone di locazione e dell’imposta di registro riferita all’anno 2015, per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Foggia, la cui superficie utile non risulti superiore a n.95 metri quadrati, eccezion fatta per gli alloggi occupati da nuclei familiari formati da 6 persone ed oltre o da nuclei familiari che versano in una delle situazioni di debolezza sociale indicate al punto 4 dell’articolo 3;
e. di non essere legato da vincolo matrimoniale o di parentela e affinità entro il 2° grado con il locatore;
f. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Foggia o in altro comune e nemmeno aver ottenuto in qualunque luogo l’assegnazione in proprietà di un alloggio costruito con contributi pubblici o finanziamenti agevolati, fatto salvo il caso in cui l’alloggio risulti perito o inutilizzabile o dichiarato inagibile o inabitabile dall’autorità competente;
g. non essere assegnatari di immobili di Edilizia residenziale pubblica né conduttori di immobili ad uso abitativo di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
h. non essere titolari di redditi derivanti da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, eccezion fatta per quei nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre situazioni di debolezza sociale indicate al punto 4. dell’articolo 3;
i. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di Euro 13.049,14 (corrispondente a due pensioni minime INPS) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (FASCIA “A”);
j. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di Euro 15.250,00, rispetto al quale l’incidenza del canone risulti non inferiore al 24% (FASCIA “B”). Tale limite reddituale va considerato al netto delle riduzioni previste dall’art. 21 della Legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
k. non aver usufruito, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2015, della detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista all’art. 10 della legge 431/98 in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi della predetta legge.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c., f., g., h., i., j., k. anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, relativamente all’anno 2015.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra riportati è motivo di esclusione della domanda di contributo.
Sono altresì escluse le domande di contributo per alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9 e alloggi in zone di pregio.
Art. 2 – Nucleo familiare
Ai fini del presente Avviso, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della L. R. 10/2014.
Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.
Art. 3 – Criteri di valutazione per l’assegnazione del contributo
In base alle domande di contributo ritenute formalmente regolari, saranno stilate due distinte graduatorie, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, in modo da favorire i nuclei dei richiedenti che più risultano bisognosi del contributo stesso:
1. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare;
2. importo annuo del canone di locazione;
3. presenza di figli a carico del richiedente;
4. nuclei che versano in particolari situazioni di debolezza sociale, quali:
a) presenza di figli minori in numero maggiore di due;
b) presenza di persone ultrasessantacinquenni;
c) presenza di disabili con un grado di invalidità superiore al 66%;
d) nucleo composto da un solo genitore e figli minori o disoccupati;
e) nucleo familiare affidato ai Servizi Sociali a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
Art. 4 – Criteri per la determinazione del reddito
Per la verifica della situazione reddituale e patrimoniale si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare prodotto nell’anno 2015.
I richiedenti dovranno dichiarare tutti gli emolumenti percepiti da ogni componente del nucleo familiare, ivi compresi indennità, pensioni, sussidi e redditi esenti, a qualsiasi titolo percepiti (es.: pensioni sociali, pensioni di invalidità, prestazioni assistenziali in danaro erogati dallo Stato od altri Enti pubblici, ecc.). comprese le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, le indennità previste per i ciechi assoluti e parziali e le indennità di comunicazione per i sordomuti. Sono esclusi i contributi socio-assistenziali non permanenti.
In caso di assenza di redditi o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, il richiedente dovrà attestare espressamente di essere assistito dai Servizi Sociali comunali, oppure dovrà allegare alla domanda una dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, dovrà indicare le generalità di quest’ultimo e allegare alla domanda autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
Il limite di reddito di cui alla lettera j. del precedente articolo 1 è determinato detraendo dal reddito complessivo la somma di €.516,46 per ciascun figlio a carico. Qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente l’importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%. Tale riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. Nel caso di redditi misti la decurtazione sopra indicata viene operata solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente mentre quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero.
Art. 5 – Criteri per la determinazione del contributo
I richiedenti ammissibili al contributo vengono inseriti in due distinte graduatorie: Fascia “A” coloro i quali posseggono il requisito reddituale di cui alla lettera i. del precedente articolo 1 e Fascia “B” quelli che posseggono il requisito reddituale di cui alla lettera j. dello stesso articolo.
Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione delle suddette graduatorie e nei limiti dei fondi stanziati dalla Regione Puglia e del canone annuo di locazione. In ogni caso l’ammontare del beneficio economico non potrà essere superiore a Euro 3.098,74/anno, per i nuclei inseriti nella Fascia “A” e a Euro 2.324,06/anno per quelli inseriti nella Fascia “B”. Inoltre l’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il 14 o 24 per cento del reddito imponibile annuo, rispettivamente per i beneficiari inseriti nella Fascia “A” o nella Fascia “B”.
Se dalle risultanze del bando si dovesse rilevare che gli importi finanziati dalla Regione Puglia non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande, la Commissione di cui al successivo articolo 10, potrà ridurre, come da indirizzi dettati dalla Regione stessa, il contributo da assegnare in misura proporzionale fino alla copertura della somma stanziata. Il contributo così determinato non sarà erogato se risulterà di importo inferiore a Euro 10,00.
Art. 6 – Documentazione richiesta
Gli interessati, per essere ammessi alla selezione per l’inserimento nelle graduatorie degli aventi diritto, dovranno presentare domanda in carta semplice utilizzando unicamente la modulistica appositamente predisposta dal Servizio Politiche Abitative disponibile presso la sede del predetto Servizio sita in Via Gramsci, n. 17 a Foggia. In alternativa potrà essere ugualmente utilizzata la modulistica prelevata dal sito web: www.comune.foggia.it.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
1. copia del documento di identità del richiedente che sottoscrive la domanda e copia perfettamente leggibile di relativo codice fiscale;
2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato; nell’eventualità in cui nel corso dell’anno 2015, per la conduzione dello stesso alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, stipulato un nuovo contratto per un altro appartamento, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati;
3. carta di soggiorno per i richiedenti appartenenti a Stati extra U. E.;
4. ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno 2015 ovvero copia della documentazione con la quale il proprietario ha comunicato di avvalersi del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011);
5. copia del verbale della Commissione medica dell’ASL, attestante la percentuale d’invalidità attribuita al soggetto disabile, se ne ricorrono i presupposti;
6. la documentazione prevista al 3° comma dell’articolo 4, se ne ricorrono i presupposti.
Gli altri requisiti e condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. A tal fine è stata predisposta idonea modulistica (Allegato “C”, Allegato “D”, Allegato “E” e “Mod. Reddito”) da allegare alla domanda.
In caso di impedimento permanente o temporaneo il soggetto richiedente può delegare alla riscossione altro soggetto. In tale eventualità dovrà allegare alla domanda apposito atto di delega con firma debitamente autenticata a norma di legge, munita altresì di copia del documento d’identità del delegato.
Il Comune di Foggia effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti presso gli uffici finanziari ed anagrafici e/o mediante la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.
Art. 7 – Termini e modalità per la presentazione della domanda
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
– a mano direttamente all’Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Foggia sito in C.so Garibaldi, n. 58;
– spedita a mezzo posta, con raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Sindaco del Comune di Foggia – C.so Garibaldi, n. 58 – 71121 Foggia;
– inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
La domanda, in qualunque modalità presentata, dovrà pervenire al Comune di Foggia, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 settembre 2017, farà fede il timbro a datario dell’ufficio comunale accettante (archivio e protocollo) in caso di spedizione cartacea ovvero, in caso di invio via PEC, l’orario di accettazione registrato nel sistema informatico del gestore della posta elettronica certificata comunale. In caso di spedizione, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata sulla busta ovvero nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: “Avviso Pubblico – Contributo canone locativo 2015”.
Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare.
Per informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso ci si potrà rivolgere, a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, agli uffici del Servizio Politiche Abitative siti in Via Gramsci, n. 17 – piano terra – tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9,00 alle 12,00. Dalla stessa data tale servizio sarà fornito anche attraverso la rete Internet.
Art. 8 – Domanda trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC)
La domanda trasmessa via PEC verrà accettata soltanto nel caso di invio esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al partecipante da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’AgID.
In alternativa, la domanda può essere inviata dall’indirizzo PEC di un proprio delegato alla trasmissione ed, in questo caso, alla PEC deve essere allegato, a pena di esclusione, l’atto di delega alla trasmissione firmato dal richiedente con l’allegazione di copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegante e delegato.
L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.
Art. 9 – Obblighi sanzioni ed esclusioni
E’ fatto obbligo al beneficiario di consentire all’Amministrazione comunale o altro soggetto da questa eventualmente delegato, di effettuare verifiche che si dovessero rendere necessarie per l’attività di controllo.
La violazione degli obblighi e la presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate.
Art. 10 – Procedure
Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, effettuandone la verifica della regolarità formale. Le domande che abbiano superato l’istruttoria formale, saranno prese in esame da parte della Commissione appositamente istituita al fine di stilare, sulla base dei criteri di valutazione indicati all’articolo 3, le graduatorie che riporteranno – tra l’altro – l’indicazione del fabbisogno finanziario (contributo massimo concedibile nei limiti del D.M. 7.6.1999 – art. 1 e 2 – in ragione del periodo di locazione) e del contributo attribuito a ciascuno nei limiti dei fondi regionali assegnati.
Le graduatorie provvisorie e l’elenco delle domande dichiarate non ammissibili saranno approvate con determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Foggia per un periodo di 15 giorni entro il quale gli interessati potranno presentare opposizione facendo pervenire osservazioni, controdeduzioni e/o memorie scritte. Ultimato l’esame delle opposizioni, le graduatorie definitive e l’elenco delle domande dichiarate non ammissibili saranno approvate con ulteriore determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Foggia.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Avverso la determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni od in alternativa Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Sulla base di quanto previsto dal D. L.vo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ss.mm. ed ii., il trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente Avviso indetto dal Comune di Foggia sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.
Ai sensi dell’articolo 13 del succitato decreto legislativo, il Comune di Foggia fornisce le seguenti informazioni:
– i dati raccolti saranno esclusivamente trattati per l’assolvimento degli obblighi derivanti da norme di legge che disciplinano il procedimento di assegnazione dei contributi di cui al presente Avviso, anche con l’ausilio di procedure informatiche;
– il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in base alla vigente normativa, pena l’impossibilità di partecipare all’Avviso indetto dal Comune di Foggia;
– i dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti, diversi dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte (Regione Puglia, Stato), né saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle istituzionali e statistiche, secondo le disposizioni e i limiti di legge;
– il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foggia;
– il responsabile del trattamento dei dati è l’avv. Domenico Dragonetti, dirigente pro-tempore del Servizio Politiche Abitative.
In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione, potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. L.vo n. 196/2003.
Art. 12 – Responsabile del Procedimento
Ai fini del presente bando, il Responsabile del Procedimento è l’avv. Domenico Dragonetti, dirigente pro-tempore del Servizio Politiche Abitative.
Art. 13 – Pubblicizzazione
Il Comune di Foggia provvederà oltre che alla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente Avviso, alla diffusione e pubblicizzazione dello stesso sia mediante l’affissione di manifesti in città, presso le sedi circoscrizionali, presso gli uffici maggiormente frequentati dall’utenza e presso le sedi delle associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative, sia attraverso comunicati a mezzo stampa e televisione, sia attraverso il sito web del Comune di Foggia.
Art. 14 – Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo ai soggetti beneficiari presenti negli elenchi avverrà a seguito di dispositivo di liquidazione della Regione Puglia. Il contributo non sarà comunque erogato ai beneficiari se risulterà di importo inferiore a 10,00 euro.
Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere erogato solo ed esclusivamente ad un soggetto facente parte del nucleo familiare nell’anno 2015, in mancanza ad uno solo degli eredi che possono dimostrare di aver contribuito al pagamento del canone, previa presentazione di documentazione attestante le generalità degli aventi titolo e gli atti di delega alla riscossione con firma degli eredi debitamente autenticata a norma di legge.
Art. 15 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legge regionale n. 10/2014, alle leggi in materia, ai criteri contenuti nella legge n.431/98, nel decreto 7.6.1999 e nelle delibere regionali citate nella determinazione dirigenziale n. 847/2017.